Il decreto disciplina le modalità di verifica e comunicazione del rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento agli impianti geotermici dei premi e delle tariffe-premio di cui all'art. 27 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e in particolare:
- a) il premio per la totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e comunque con emissioni nulle, di cui al comma 1, lettera a);
- b) il premio per impianti geotermoelettrici ad alta entalpia in grado di abbattere, anche a seguito di rifacimento, almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio presente nel fluido in ingresso nell'impianto di produzione, di cui al comma 1, lettera c);
- c) la tariffa-premio per impianti geotermici che fanno ricorso a tecnologie avanzate non ancora pienamente commerciali, di cui al comma 2.