In vigore dal 1°gennaio 2014 |
L'aggiornamento della competenza professionale può essere realizzato tramite percorsi di formazione professionale continua. L'unità di misura della Formazione Professionale Continua è il Credito Formativo Professionale (CFP). Gli ingegneri possono conseguire crediti con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale. |
Per esercitare la professione l'iscritto all'albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 crediti formativi dal totale posseduto. Il numero massimo di crediti cumulabili è 120. A coloro che risultano già iscritti all'Albo alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo sono accreditati 60 CFP. |
Il criterio di valutazione dei corrispondenti CFP da assegnare ad ogni evento sarà quello indicato nell'Allegato A del Regolamento. In linea generale, per attività di apprendimento non formale che prevedano la frequenza frontale o a distanza di corsi, seminari e convegni, sono riconosciuti 1 credito per ogni ora. |
Il conteggio totale dei crediti formativi maturati da ogni singolo professionista viene effettuato una sola volta per anno solare alla data del 1 Gennaio. La soglia dei 120 CFP è intesa come valore massimo al 31 dicembre e quindi il controllo del superamento di tale soglia viene fatto solo al 31 dicembre di ogni anno, successivamente alla detrazione dei 30 CFP. |