"IL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V con sentenza n. 1595 del 21 aprile 2016 si è espresso sulla necessità di prevedere la relazione geologica negli appalti di progettazione anche in difetto della previsione del bando e sulla necessità di disporre l’esclusione dalla gara nel caso di mancata indicazione del geologo, non essendo applicabile in tal caso il soccorso istruttorio. Il CDS chiarisce ancora una volta il ruolo del geologo quale progettista."
Riportiamo di seguito due passaggi della sentenza:
"La sentenza in epigrafe è altresì meritevole di conferma per la parte in cui i primi Giudici hanno osservato che la necessità della relazione geologica anche in sede di progettazione esecutiva resta ferma anche nelle ipotesi in cui – come nel caso in esame – non sussistano differenze di notevole rilievo fra la progettazione definitiva posta a base di gara e quella di livello esecutivo oggetto dell’offerta tecnica."
"...le relazioni specialistiche costituiscono una parte coessenziale del progetto esecutivo, sì da qualificare come progettisti in senso proprio – e non come meri collaboratori – i professionisti che le hanno redatte."