La Commissione degli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 4 del 04 aprile 2016, in merito alla formazione dei lavoratori in materia di sicurezza ed in particolare rispetto “all’erogazione ai lavoratori di formazione specifica in modalità e-learning o comunque tramite strumenti tecnologici che consentano l'interazione tra docenti e discenti", ha chiarito che tale formazione può essere erogata in modalità e-learning, o comunque tramite strumenti tecnologici interattivi, solo in caso di “progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento dell’accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011, che prevedano l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti.”
Il Ministero ha dunque fornito un importante chiarimento in riferimento alla formazione "specifica" dei lavoratori, evidenziando che essa non può essere erogata in modalità e-learning, ad eccezione dei casi sopra riportati. Attraverso tale modalità può invece essere erogata la formazione "generale", che deve essere destinata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, quali concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.