CNI, Consiglio Nazionale degli Ingegneri: esenzione IVA per i corsi di formazione

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Di seguito riportiamo quanto appreso dalla Circolare n.665 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri in merito al trattamento ai fini IVA dei corsi di formazione professionale continua svolti dal CNI, dagli Ordini provinciali, dalle associazioni di iscritti ad albi o da altri soggetti privati che ricevono l'autorizzazione dal CNI nei confronti degli iscritti agli Albi.
La circolare fa seguito alla risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito ad un interpello presentato dal Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, per evidenziare alcune note di dettaglio che centrano l'attenzione sul trattamento ai fini IVA d ei corsi di formazione professionale continua svolti dai Consigli Nazionali, dagli Ordini territoriali e dalle associazioni degli iscritti ad Albi o da altri soggetti privati (Provider) che ricevono l'autorizzazione dal C.N.L, nei confronti degli iscritti all'Albo.

L'art. 10, comma 1, numero 20) del DPR n. 633/1972 prevede l'esenzione dell'IVA per le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni e da ONLUS.
l beneficio dell'esenzione dall'IVA è subordinato al verificarsi di due requisiti:
1. uno di carattere oggettivo, stabilendo che le prestazioni devono essere di natura educativa o didattica, compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
2. l'altro di carattere soggettivo, prevedendo che le prestazioni stesse devono essere rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda l'individuazione del requisito oggettivo, è facile stabilire il verificarsi dello stesso sia ai corsi formativi tenuti dagli Ordini territoriali sia a quelli tenuti dai Provider (a fronte dell'autorizzazione allo svolgimento di attività di formazione permanente continua rilasciata dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale), in quanto trattasi in entrambi i casi di attività formativa destinata agli iscritti ad Albi professionali così come richiesto dall'articolo del Testo Unico dell'IVA sopra menzionato.

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Per quanto riguarda l'individuazione del requisito soggettivo, nel corso degli anni l'Agenzia delle Entrate si è espressa più volte sottolineando che il regime di esenzione è applicabile a qualsiasi organismo. svolgente attività di formazione, sempre che lo stesso abbia ottenuto il riconoscimento da parte di una Pubblica Amministrazione ovvero sia sottoposto al controllo del Ministero competente, e che il riconoscimento debba riguardare specificatamente il corso educativo didattico che si intende realizzare.

Si ritiene che per i corsi di formazione obbligatoria organizzati dagli Ordini territoriali, quando ricorrano le condizioni di coordinamento e gestione degli stessi possa considerarsi sussistente il requisito del riconoscimento richiesto dall'art. 10, comma 1, numero 20) del DPR n. 633/1972, in quanto trattasi di attività svolte sotto la vigilanza di una pubblica amministrazione, più precisamente del Ministero della Giustizia cui è affidata la vigilanza statale nell'ambito dell'esercizio delle professioni intellettuali.
Per ciò che riguarda i corsi di formazione svolti dai cosiddetti Provider (soggetti ai quali il CNI ha rilasciato l'autorizzazione a svolgere l'attività di formazione professionale continua) si ritiene che l'autorizzazione, il controllo e la vigilanza esercitati dal Consiglio Nazionale sui Provider, conferisca agli stessi il requisito del riconoscimento richiesto dall'art. 10, comma 1, n. 20 del DPR n. 633/1972 e, quindi, l'esenzione IVA sulle prestazioni aventi ad oggetto l'attività di formazione obbligatoria da questi svolte nei confronti di iscritti agli Albi professionali.

In sintesi è possibile concludere che sia i corsi formativi tenuti dagli Ordini territoriali che quelli tenuti dai Provider, possono usufruire dell'esenzione IVA prevista, quando ricorrano e permangano nel tempo i requisiti oggettivo e soggettivo identificati dall'art. 10del DPR 633/72.

Circolare n.665 del 05/02/2016

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