In merito all'obbligo di formazione in capo ai professionisti tecnici, nello specifico ingegneri, riportiamo la circolare n° 625 del 09/11/2015 del CNI (Consiglio Nazionale degli Ingeneri):
"Nel corso del recente incontro a Cernobbio sulla formazione sono stati forniti dati numerici sulla frequenza ai corsi organizzati per l’adeguamento a quanto previsto dalla normativa in tema di formazione permanente continua, individuando il numero di iscritti che, frequentando detti corsi e utilizzando la possibilità di autocertificazione dei crediti, ha conseguito il numero minimo di crediti (30 CFP) necessari.
E’ tuttavia emerso che una percentuale non trascurabile di iscritti non ha adempiuto all’obbligo di aggiornamento professionale per cui, all’inizio del prossimo anno, rischia di trovarsi al di sotto del numero minimo di 30 crediti.
Appare quindi necessario esaminare con attenzione, dal solo punto di vista disciplinare, la situazione che in tali casi si viene a creare, tenendo conto che la normativa stabilisce quanto segue:
- Art.3, comma 5, lett. b), decreto-legge 13/08/2011 n. 138, come convertito dalla legge 14/09/2011 n.148 (“…gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: a) .... ; b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali…. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”) ;
- Art.7, comma 1, DPR 7/08/2012 n.137 (“Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare”) ;
- Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale (v. la circolare CNI n.255 del 16/07/2013) adottato dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 21/06/2013, a seguito del parere favorevole, con modifiche, espresso dal Ministro della Giustizia (articolo 3, comma 3 : “Per esercitare la professione l’iscritto all’albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP” ; articolo 12 : “Qualora un iscritto abbia esercitato la professione così come definita all'art.1, comma 1, lett. a), del DPR 7/08/2012 n.137 senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale ai sensi dell'art.3, comma 3, del presente regolamento, il Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari”) ;
- Art.7 Codice Deontologico degli Ingegneri (v. la circolare CNI n.375 del 14/05/2014) : “L’ingegnere deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell’arte della cultura professionale. L'ingegnere deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali seguendo i percorsi di formazione professionale continua così come previsto dalla legge”.
Come si vede, nel caso in cui un iscritto compia un atto professionale senza essere in possesso del numero previsto di 30 crediti, il Regolamento prevede il deferimento al Consiglio di disciplina che (tramite un Collegio di disciplina) dovrà esaminare la situazione e decidere se applicare, in modo assolutamente autonomo e osservando le forme del procedimento disciplinare, una sanzione disciplinare.
Non si evince peraltro da alcuna norma che l’atto professionale, eseguito in assenza del numero minimo di crediti necessari, perda valore od efficacia, posto che chi ha eseguito tale atto è un professionista regolarmente abilitato ed iscritto all’Ordine professionale.
La sospensione o la cancellazione dall’albo - condizioni per cui può essere interdetto l’esercizio della professione (fatti salvi ovviamente i casi di legge o eventuali provvedimenti della Magistratura ordinaria) - possono derivare, infatti, unicamente da decisioni dei Collegi di disciplina, dopo l’istruzione del procedimento disciplinare e la verifica della situazione di fatto e di diritto.
Tenuto conto di quanto sopra e considerato che i Consigli di disciplina territoriali devono poter operare senza alcuna forma di coercizione e in particolare, per quanto riguarda l’applicazione di pene disciplinari, “in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa”, il CNI ritiene opportuno sottolineare che ogni situazione che potrebbe dar luogo all’apertura di un procedimento disciplinare, compresi i casi di violazione dell’obbligo di aggiornamento professionale, deve essere esaminata come caso a sé stante e che la sanzione disciplinare può eventualmente variare da un minimo (avvertimento) ad un massimo (sospensione/cancellazione dall’albo), sulla base di quanto disposto dall’art.45 RD n.2537/1925".