"A tal fine è stato ampliato il campo di applicazione del decreto, estendendolo anche ai sedimenti, rendendo così possibile utilizzarli come sottoprodotti nell'entroterra (ferma restando la disciplina dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i conferimenti in mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri). Inoltre, sono state introdotte previsioni destinate a semplificare i procedimenti amministrativi per la gestione delle terre e rocce rispetto alla disciplina vigente, con riferimento agli argomenti di seguito elencati:
- definizioni più chiare coordinate con la normativa vigente;
- una disciplina più snella del deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti;
- la semplificazione dei moduli per il trasporto ripetuto lungo lo stesso tragitto con lo stesso mezzo;
- un migliore coordinamento con la procedura di VIA e, in particolare, la possibilità di presentare preliminarmente al Piano di utilizzo, un Piano di gestione delle terre redatto in funzione del livello di progettazione in essere al quale si dovrà poi conformare il Piano di utilizzo stesso;
- una procedura più celere per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di micro-dimensioni soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate sottoprodotti;
- una disciplina più snella per le modifiche sostanziali nelle quali non rientra più la modifica del deposito intermedio;
- l'estensione della durata della proroga dei tempi di utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti generate dai cantieri non sottoposti a VIA e AIA;
- specifiche procedure semplificate per l'utilizzo in sito delle terre e rocce escluse dal campo di applicazione dei rifiuti, sia per cantieri fino a 20 m3 sia i per cantieri di micro-dimensioni, escluse quelle prodotte nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale;
- la possibilità di presentare alle autorità la documentazione anche in formato digitale;
- la pubblicazione sul sito del sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) dei dati relativi ai valori di fondo naturale rilevati dalle Agenzie per la protezione ambientale;
- una procedura più chiara per valutare il rispetto dei requisiti di qualità ambientale nel caso in cui per le operazioni di scavo sia previsto l'uso di additivi". Fonte: MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica)
Schema del decreto
Scheda di consultazione
Tabella di comparazione fra lo schema di decreto e il D.P.R. n. 120/2017