Il ruolo del geologo negli appalti pubblici è di cruciale importanza, potendo tale figura professionale fornire un contributo insostituibile per la sicurezza e l'efficienza nella progettazione e nella realizzazione delle opere pubbliche.
Nei rapporti con il committente pubblico, il geologo può essere coinvolto in diverse tipologie di prestazioni: dalle indagini geognostiche, che rientrano fra gli appalti di lavori, a servizi quali le analisi di laboratorio su terre e rocce, ai più caratteristici servizi tecnici professionali. In tale contesto, il profilo sotto il quale è maggiormente percepibile il rilievo della professionalità del geologo è quello dell'obbligatorietà della relazione geologica nella progettazione, oggi sancita dal Codice dei contratti pubblici. Infatti, per la redazione di tale relazione è prevista la competenza esclusiva del geologo e, pertanto, in tutte le gare in cui sia necessario acquisirla dovrà essere obbligatoriamente presente un professionista geologo.
Oggi si prevedere espressamente che la progettazione sia diretta, fra l'altro, ad assicurare la compatibilità geologica, geomorfologica ed idrogeologica dell'opera. Pertanto, la relazione geologica – che comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, l'identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo e illustra e caratterizza i vari aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici del luogo – rientra, fatte salve alcune eccezioni, tra gli elaborati specialistici essenziali che debbono costituire parte integrante dei vari livelli della progettazione.
A tale proposito, la giurisprudenza un tempo riteneva che la relazione geologica fosse necessaria in sede di progettazione esecutiva anche quando non sussistevano particolari differenze fra la progettazione definitiva posta a base di gara e quella di livello esecutivo oggetto dell'offerta tecnica. Oggi, invece, si è affermato un orientamento per cui sarebbe da escludere la necessità della relazione geologica nella fase di progettazione esecutiva quando le soluzioni progettuali individuate in tale livello non comportino alcuna attività di tipo geologico rispetto a quelle individuate nel progetto definitivo.
Un'ulteriore previsione che dimostra la rilevanza del ruolo del geologo nella progettazione delle opere pubbliche è il netto divieto di subappalto della relazione geologica, che deve essere redatta esclusivamente da un professionista geologo presente nella struttura di progettazione nominativamente individuato con la specifica responsabilità già in sede di offerta. Come ha sottolineato anche l'ANAC, il divieto implica che la stazione appaltante debba assicurare l'instaurazione di un rapporto diretto con il geologo ed è necessario prevenire eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, garantendo la presenza del geologo all'interno della più complessa struttura di progettazione.
Tuttavia, è proprio con riferimento a tale "presenza" che si producono le maggiori criticità. Infatti, si prevede che, oltre ad essere componente di un'associazione temporanea o socio della società o dipendente, il geologo possa anche essere un consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo.
In concreto, tale previsione può produrre anche una serie di fenomeni distorsivi nei rapporti tra operatori economici nell'ambito dell'ingegneria e architettura, da un lato, e geologi, dall'altro. Il rischio è di dare luogo ad assetti concreti che non garantiscano il rapporto diretto del geologo con la stazione appaltante e non ne valorizzino a sufficienza la professionalità, che invece chiaramente il quadro normativo vigente sembra riconoscere come essenziale.
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