Riforma professioni: varato lo schema di decreto

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Approvato in via preliminare uno schema di regolamento di attuazione dei principi dettati dall'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge n. 138 del 2011 in materia di professioni regolamentate.

 

Il provvedimento, diviso in 4 parti, riguarda tutte le professioni ordinistiche: nello specifico il Capo I, riguarda le disposizioni generali applicabili a tutte le professioni regolamentate, così definite nel testo: “l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi o in ogni caso in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, quando la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità, e, in ogni caso, l’attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale”.

 

Molteplici sono le misure previste nel testo in esame e riguardano i seguenti aspetti:

 

Accesso ed esercizio dell'attività professionale

Affermato il principio della libertà dell’esercizio della professione, fondato su autonomia di giudizio intellettuale e tecnico.

 

Albo unico nazionale

Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate sono pubblici e recano l’anagrafe di tutti iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. L’insieme degli albi territoriali di ogni professione costituisce l’albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente.

 

Libera concorrenza e di pubblicità informativa

La pubblicità informativa relativa all’esercizio della professione è consentita con ogni mezzo e può anche avere ad oggetto, oltre all’attività professionale esercitata, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

 

Obbligo all'assicurazione professionale

Il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale e deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale con il relativo massimale.

 

Tirocinio per l'accesso alle professioni

È obbligatorio e deve durare almeno 18 mesi, con la possibilità di fare sei mesi di praticantato durante l’ultimo anno di università.

 

Criteri per la formazione continua

Diventa obbligatoria per il professionista. Sentiti gli Ordini, sarà un decreto ministeriale a emanare entro un anno i criteri a cui uniformarsi. L'attività di formazione è svolta dagli ordini e collegi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.

 

Incompatibilità dell'attività professionale con altre attività

L’attività professionale è incompatibile esclusivamente con le attività che ne pregiudicano l’autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico.

 

Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate

Presso i consigli dell’ordine territoriale delle professioni regolamentate sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo.

 

 

 

 

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