Riportiamo di seguito la proposta di modifica n. 11.0.23 (testo 2) al DDL n. 1586:
"Art. 11-bis.
(Stanziamenti per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia)
(Stanziamenti per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia)
1. Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato all'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo a di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma l sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.
3. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, potrà essere destinata ad oneri di carattere generale connesse alle attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia.
4. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende noto in apposito atto quali siano le aree oggi non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i lavori nei prossimi anni fino al completamento dell'intero progetto, stabilendo la durata temporale e l'importo complessivo dei finanziamenti assegnati".
Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.
2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma l sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.
3. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, potrà essere destinata ad oneri di carattere generale connesse alle attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia.
4. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende noto in apposito atto quali siano le aree oggi non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i lavori nei prossimi anni fino al completamento dell'intero progetto, stabilendo la durata temporale e l'importo complessivo dei finanziamenti assegnati".
Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.