Dal 01 gennaio 2014 gli ingegneri iscritti sono infatti obbligati ogni anno ad acquisire 30 Crediti Formativi Professionali (CFP), in applicazione del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale" elaborato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.13 del 15 luglio 2013.
Secondo il Regolamento (artt. 4, 5 e 6) si possono conseguire CFP con attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale;
- Sono attività di formazione non formale: conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal CNI, la frequenza frontale o a distanza di corsi e seminari riconosciuti, la partecipazione a convegni, la partecipazione a stages formativi;
- Le attività di formazione informale sono: l'aggiornamento legato all'attività professionale dimostrabile, la certificazione delle competenze professionali da parte dell'Ordine, pubblicazioni qualificate, brevetti, la partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all'estero, riconosciuti dal CNI, la partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di Ingegnere, la partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l'ambito professionale;
- Sono attività di formazione formale: la frequenza a corsi di master di primo e secondo livello e di dottorati di ricerca, la frequenza di corsi universitari con esame finale.
Va a tal proposito sottolineato che le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale, riconoscibili per il conseguimento di CFP, sono esclusivamente quelle organizzate dagli Ordini territoriali e da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (consultabili cliccando su ricerca nella sezione Albo dei provider al seguente link: www.formazionecni.it).
Nella pubblicazione Linee di indirizzo 2 Attività di formazione professionale continua a distanza per l'apprendimento non formale, in relazione alle attività di formazione non formale, vengono definite le caratteristiche ed i requisiti delle attività di Formazione a distanza (FAD) e delineate le modalità di svolgimento delle stesse. Ai fini della loro corretta erogazione, oltre ai requisiti di base così come enunziati nel punto 1.4 e 2.1 delle Linee di indirizzo (presenza del Tutor, del Mentor, accesso profilato dell'utente, tracciabilità del percorso didattico, presenza di un forum dedicato all'interazione didattica, rilascio materiale didattico, etc), i corsi erogati in modalità FAD devono prevedere una verifica dell'apprendimento (es. test a risposta multipla) con obbligo di superamento per almeno l'80% dei quesiti posti.
I test sono costituiti da un numero di domande complessive proporzionale ai crediti assegnati (n. 8 domande per ogni CFP riconosciuto all'evento), sono somministrate in modo random per ogni diverso accesso, con la possibilità di ripetere il test con domande diverse da quelle già proposte. Per considerare conclusa l'attività formativa da parte dei discenti, il soggetto erogatore dovrà verificare l'effettivo completamento del 100% delle attività didattiche richieste al corsista e il superamento dei test di verifica dell'apprendimento.
In merito al riconoscimento dei crediti formativi, per gli eventi erogati in modalità FAD la data di assegnazione dei CFP coincide con la data dell'esame finale; al termine di ogni corso l'Ordine o l'ente accreditato dal CNI, sia esso associazione di iscritti o provider, provvedono a inviare telematicamente all'Anagrafe Nazionale l'elenco dei partecipanti e dei CFP conseguiti da questi ultimi. Per verificare i CFP acquisiti e validati, a partire dal 17 aprile 2015, ogni iscritto all'Albo può accedere all'Anagrafe Nazionale dei crediti, collegandosi al sito www.mying.it anche attraverso il proprio terminale mobile.
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