Terre e rocce da scavo, approvato lo schema del nuovo regolamento

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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti, ha approvato in esame definitivo, un regolamento, da attuarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, che semplifica la disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modifiche, dalla legge 11 novembre 2014, n.164.

Nello specifico, il provvedimento definisce un quadro normativo di riferimento completo, chiaro e coerente con la disciplina nazionale e comunitaria, assorbendo in un testo unico le numerose disposizioni oggi vigenti che disciplinano la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo.
Il decreto ha per oggetto:

  • la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole e grandi dimensioni;
  • la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;
  • l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
  • la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.


Tra le principali novità:

  • la semplificazione delle procedure e la fissazione di termini certi per concludere le stesse, anche con meccanismi in grado di superare eventuali situazioni di inerzia da parte degli uffici pubblici. Si evitano così i lunghi tempi di attesa da parte degli operatori per la preventiva approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da parte delle autorità competenti;
  • procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti;
  • una definizione puntuale delle condizioni di utilizzo delle terre e rocce all'interno del sito oggetto di bonifica, con l'individuazione di procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica;
  • il rafforzamento del sistema dei controlli;
  • la salvaguardia della disciplina previgente per i progetti o i piani di utilizzo approvati ai sensi, rispettivamente, dell'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006 o del d.m. n. 161 del 2012.


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