Punti salienti del Decreto:
- Procedure: Il decreto mira a snellire i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, riducendo i tempi e gli oneri burocratici per le imprese.
- Emissioni di CO2: Il decreto stabilisce nuovi limiti per le emissioni di anidride carbonica, con l'obiettivo di ridurre il 40% delle emissioni entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.
- Economia Circolare: Viene rafforzata la promozione dell'economia circolare, con l'obiettivo di ridurre al minimo la produzione di rifiuti e di favorire il riutilizzo e il riciclo delle risorse.
- Transizione Energetica: Viene data una spinta decisiva allo sviluppo delle energie rinnovabili, con l'introduzione di una corsia preferenziale per progetti di impianti eolici e fotovoltaici di grande scala.
- Biodiversità: Il decreto prevede un piano triennale per la salvaguardia degli ecosistemi naturali, con interventi mirati alla protezione delle specie in via di estinzione e al ripristino delle aree degradate.
- Rifiuti: Sono introdotte norme più severe sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti, con l'obiettivo di incrementare il tasso di riciclo al 75% entro il 2028.
- Decarbonizzazione e energie rinnovabili: Assicurare il rispetto delle scadenze per gli obiettivi di decarbonizzazione e sicurezza energetica previsti dal PNRR e dal PNIEC.
- Tutela del suolo e lotta al dissesto idrogeologico: Rafforzamento dei poteri dei Presidenti di Regione come Commissari, introduzione di un meccanismo di revoca delle risorse per interventi non adeguatamente progettati, e monitoraggio degli interventi.
- Semplificazione dei procedimenti: Riduzione dei tempi burocratici per le valutazioni di impatto ambientale e autorizzazioni per progetti legati alle energie rinnovabili.
- Bonifiche: semplificazione delle bonifiche dei siti orfani
- L'articolo 6 introduce misure di semplificazione e accelerazione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani, volte a valorizzare il rapporto tra il proponente e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) territorialmente competente e a consentire l'approvazione congiunta da parte dell'autorità competente dei risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente, e del progetto degli interventi. Dispone inoltre che per lo svolgimento delle attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo l'ARPA territorialmente competente può avvalersi dei laboratori di altri soggetti. Infine, si estende l'applicazione del procedimento che occorre seguire per determinare i valori di fondo relativi ai siti ove le concentrazioni rilevate superino le CSC anche alle acque sotterranee e non solo al suolo e al sottosuolo.
- Economia circolare: Promozione della cura e manutenzione del paesaggio e verde pubblico, semplificazione nell'individuazione del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti delle piccole imprese, e rafforzamento dell'Albo dei Gestori ambientali.
- Restrizioni sugli idrocarburi: Stop all'emissione di nuovi permessi per la ricerca e lo sfruttamento di idrocarburi liquidi.
- L'articolo 2 abroga le disposizioni che prevedono e disciplinano l'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), vieta, salvo alcune eccezioni, il conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare, fissa taluni criteri di cui l'amministrazione competente deve tenere conto, riduce da 12 a 9 miglia il perimetro costiero ed esterno alle aree marine e costiere protette entro il quale sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi, interviene sulla disciplina del c.d. "gas release", meccanismo finalizzato ad incrementare la produzione nazionale di gas e la sua vendita a prezzi ragionevoli, prioritariamente, a clienti finali industriali a forte consumo di gas, interviene, anche mediante una serie di proroghe, sulla normativa adottata all'indomani dello scoppio del conflitto russo ucraino per accelerare lo stoccaggio di gas, la quale ha assegnato al GSE il servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini dello stoccaggio e della successiva vendita.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): Corsia preferenziale per progetti di VIA dedicati a impianti di idrogeno verde e grandi impianti fotovoltaici ed eolici.
- Recupero dei rifiuti e riutilizzo dei materiali: Incentivare il recupero dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali provenienti da interventi come il tunnel sub-portuale e la diga foranea di Genova, con un piano di gestione per ridurre il conferimento in discarica.
- Difesa del suolo e mitigazione del dissesto idrogeologico: Assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi attraverso censimento e monitoraggio.
- L'articolo 8 prevede l'obbligo, per i soggetti attuatori degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, di alimentare il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (piattaforma ReNDiS), a prescindere dalla fonte di finanziamento, al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo.
DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2024, n. 153
Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico. (24G00174) (GU Serie Generale n.244 del 17-10-2024)